Con l’entrata in vigore, il 1 Gennaio 2019, del primo scaglione di provvedimenti inerenti ai procedimenti relativi agli appalti e alle concessioni previsti dal DM 560/2017, si è sentita la necessità di chiarire quali sono gli strumenti operativi a disposizione della Domanda Pubblica per la Digitalizzazione.
La prima tappa del DM 560/2017 prevede l’obbligatorietà del Bim per le gare di importo superiore ai 100 milioni di euro.
Nel processo di adozione del decreto attuativo di cui all’art. 23, comma 13 del decreto legislativo n.50/2016, la Commissione ha avviato una fase di raccolta di informazioni e pareri attraverso la predisposizione di un apposito questionario e l’audizione degli stakeholder, che ha portato ad una proposta finalizzata all’adozione del decreto. Lo schema di decreto è stato oggetto di consultazioni pubbliche nel giugno/luglio 2017, per poi arrivare alla definitiva stesura del Decreto Ministeriale n.560/2017 che ha introdotto il principio di progressiva obbligatorietà del BIM negli appalti pubblici, definendo anche la relativa roadmap temporale.
Tale documento è composto da nove articoli ed è integrato da una relazione di accompagnamento, e nella struttura generale può essere considerato un iniziale atto di indirizzo e obbligatorietà alle stazioni appaltanti e alle amministrazioni concedenti coinvolte nella progressiva digitalizzazione dei contenuti informativi principalmente degli appalti. Il decreto ha innanzitutto introdotto una serie di definizioni, finalizzate alla creazione di un linguaggio comune indispensabile alla luce dell’innovatività della materia.
Particolarmente significativo, in questa ottica, è l’accento posto sull’ambiente di condivisione dei dati, definito quale ambiente digitale di raccolta organizzata e condivisione di dati relativi ad un’opera a cui la stazione appaltante accede e in cui condivide e conserva nel tempo i contenuti informativi relativi al patrimonio immobiliare o infrastrutturale di propria competenza, definendone al contempo le responsabilità di elaborazione e di tutela della proprietà intellettuale.
Di altrettanto rilievo è l’estensione della definizione di lavori complessi rispetto a quanto previsto all’art. 3, comma 1, del D.Lgs. n.50/2016, in particolare riferendo all’uso del BIM tutti quei lavori per i quali si richieda un elevato livello di “conoscenza” finalizzata principalmente a mitigare il rischio di allungamento dei tempi contrattuali e/o il superamento dei costi previsti, oltre che alla tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori coinvolti, obiettivi primari per un committente pubblico, e facendo rientrare tra i lavori complessi anche quelli determinati da esigenze particolarmente accentuate di coordinamento e di collaborazione tra discipline eterogenee, la cui integrazione in termini collaborativi è ritenuta fondamentale.
Particolarmente importanti sono gli obblighi posti a carico di stazioni appaltanti e amministrazioni concedenti al fine di poter richiedere nelle proprie procedure di gara l’utilizzo di metodi e strumenti di modellazione.
Il decreto, in particolare, fa riferimento a obblighi di formazione, in base ai quali la stazione appaltante deve definire un programma formativo del personale, la cui destinazione ai compiti inerenti non preclude comunque la possibilità di ricorrere a servizi esterni di supporto; strumentazione, con la predisposizione di un piano di acquisizione inerente agli strumenti di modellazione e di gestione informativa; organizzazione, finalizzato alla concreta implementazione dei processi digitalizzati all’interno delle strutture e delle pratiche organizzative correnti; interoperabilità, che impone alla stazione appaltante di utilizzare piattaforme interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari e di connettere i dati presenti nel processo a modelli multidimensionali orientati a oggetti secondo le modalità indicate nei requisiti informativi del capitolato.
Per quanto riguarda i tempi di introduzione del Building Information Modeling negli appalti pubblici il decreto, come noto, ha adottato all’art. 6 un principio di progressività, imperniato sul grado di complessità dell’opera e importo di riferimento.
Cinque le tappe previste: dal 1° gennaio 2019 l’obbligo coinvolge i lavori complessi relativi a opere di importo a base di gara pari o superiore a 100 milioni di euro; dal 1° gennaio 2020 l’obbligatorietà viene estesa ai lavori complessi relativi a opere di importo a base di gara pari o superiore a 50 milioni di euro; dal 1° gennaio 2021, ai lavori complessi relativi a opere di importo a base di gara pari o superiore a 15 milioni di euro; dal 1° gennaio 2022, alle opere di importo a base di gara pari o superiore alla soglia di cui all’art. 35 del Codice dei contratti pubblici; dal 1° gennaio 2023, alle opere di importo a base di gara pari o superiore a 1 milione di euro; dal 1° gennaio 2025, per finire, alle nuove opere di importo a base di gara inferiore a 1 milione di euro.
Con la pubblicazione della ISO 19650 (parti 1 e 2) sul finire del 2018 si stanno piano piano delineando nuovi scenari normativi a livello internazionale, comunitario e dei singoli stati, di conseguenza anche nel nostro paese.
La ISO 19650 conclude, con la prima norma internazionale di “principio” (sul filone delle ISO 9000-qualità, 14000-ambiente, 55000-gestione asset, 31000-rischio, ecc.) una prima fase, “storica”, del mondo normativo (e non) su BIM e digitalizzazione del settore costruzioni.
Una prima fase molto più orientata agli aspetti informatici, ai suoi albori (ISO STEP 10303-11-21), e poi sempre più rivolta alla gestione informativa ed ai processi.
Si registra, in contemporanea, la presenza sempre più assidua di specifiche normative nazionali (PAS 1192 – processo, serie UNI 11337 – applicazione, DIN 91392 – CDE, AFNOR PRXPP07-150 – prodotti, ecc.) e un ruolo comunitario di cerniera in divenire o “amministrativo” (CEN/TC442) – adozione norme ISO – ed ora, invece, sempre più presente anche con standard propri (prEN 17412 – Level of Information Need, e prEN 17473 – Smart CE/BIM, ad esempio)
La ISO 19650, quindi, anche se ultima nata, costituisce oggi la norma “primaria”, o di riferimento per tutte le altre anche già esistenti.
La norma primaria che ha come figlie predilette le ISO 16739-1 (IFC), schema aperto, ISO 29481-1 (IDM), manuale delle consegne, e 12006-2 (IFD), classificazione.
Questa ossatura principale si applica (o dovrebbe essere applicata), tal quale, in tutto il mondo. Ed in particolare, poi, nei paesi del CEN, accompagnata dalle puntuali ulteriori norme comunitarie e, in Italia e Gran Bretagna, anche attraverso i rispettivi allegati (annex) nazionali.
La ISO 19650, difatti, prevede il principio degli allegati nazionali di riferimento per il mercato locale. Principio al momento adottato, appunto, solo da UK e Italia.
Per UK attraverso un annex nella parte 2 (sistema di denominazione file), delle linee guida locali – parte 0 – ed il ritiro della BS 1192 e della BSPAS 1192-2 (i cui principi sono ritenuti assorbiti nel corpo delle ISO 19650 1 e 2).
Per l’Italia, invece, anziché un annex nella parte 2 della ISO 19650, visto il corposo status normativo di dettaglio già presente, si è preferito stabilire che l’insieme della UNI 11337, nelle sue varie parti, costituisce allegato nazionale alla ISO stessa. Con il principio di preminenza della norma superiore (19650) su possibili eventuali interferenze o incongruenze nella norma dipendente (11337).
La ISO 19650, nei sui caratteri principali (parte 1), mantiene l’impostazione ed i concetti ormai andatisi a consolidare negli anni in tutto il mondo “BIM”: Capitolato informativo (CI – EIR, diventato Exchange Information Requirement anzichè Employer), piano di Gestione Informativa (pGI – Bim Execution Plan, nella parte 2), ecc.
In particolare, definisce inoltre:
- come “Appointing” il soggetto proponente (non più Employer) ed “Appointed” il soggetto incaricato;
- che gli ambienti di condivisione dei dati (ACDat – CDE Common Data Environment) sono almeno 2, di commessa del committente/proponente-appointing (da approntare già in fase di gara) e diffuso, degli incaricati-appointed (smentendo il concetto fantasioso di CDE unico ad accesso libero e indiscriminato da parte del committente, mai previsto nemmeno nelle PAS 1192);
- il superamento dei LOD attraverso i Level Of Information Need, privi di scala predeterminata (100, 200 …; 1, 2, 3 … ; A, B, C…) e con introduzione del concetto di Documento (DOC) accanto alle geometrie LOG e informazioni alfanumeriche LOI;
- la struttura informativa dell’intero processo delle costruzioni, dallo sviluppo (capex), alla gestione (opex), in un unico schema complessivo ed introducendo i Project Information Requirements (PIR) ai flussi originari delle PAS 1192 2 e 3;
La UNI 11337:2017 dopo la ISO 19650
In Italia, si applica la UNI EN ISO 19650:2019 parti 1 e 2 (tradotta in italiano) attraverso la 11337 (20015-2017-2018) nelle sue parti attualmente pubblicate: 1, 3, 4, 5, 6, 7. A dicembre 2019 è stata inoltre pubblicata la prassi di riferimento per la definizione del Sistema di Gestione Informativo delle organizzazioni (UNI/PdR 74:2019).
- UNI 11337-1:2017 Edilizia e opere di ingegneria civile – Gestione digitale dei processi informativi delle costruzioni – Parte 1: Modelli, elaborati e oggetti informativi per prodotti e processi
- UNI/TS 11337-3:2015 Edilizia e opere di ingegneria civile – Criteri di codificazione di opere e prodotti da costruzione, attività e risorse – Parte 3: Modelli di raccolta, organizzazione e archiviazione dell’informazione tecnica per i prodotti da costruzione
- UNI 11337-4:2017 Edilizia e opere di ingegneria civile – Gestione digitale dei processi informativi delle costruzioni – Parte 4: Evoluzione e sviluppo informativo di modelli, elaborati e oggetti
- UNI 11337-5:2017 Edilizia e opere di ingegneria civile – Gestione digitale dei processi informativi delle costruzioni – Parte 5: Flussi informativi nei processi digitalizzati
- UNI/TR 11337-6:2017 Edilizia e opere di ingegneria civile – Gestione digitale dei processi informativi delle costruzioni – Parte 6: Linea guida per la redazione del capitolato informativo
- UNI 11337-7:2018 Edilizia e opere di ingegneria civile – Gestione digitale dei processi informativi delle costruzioni – Parte 7: Requisiti di conoscenza, abilità e competenza delle figure coinvolte nella gestione e nella modellazione informativa
In vista della 19650 l’originario gruppo di lavoro, UNI/CT 033/GL05, è divenuto una sottocommissione UNI/TC033/SC05 e sono stati istituiti 8 nuovi Gruppi di lavoro a cui sono state affidate le varie parti della UNI 11337 (mentre la parta 1 – generale – resta in capo alla sottocommissione):
L’idea è quella di riorganizzare gradualmente l’intero parco normativo nazionale in considerazione dell’ISO 19650 ma, più che per questa, per le evoluzioni nel frattempo intercorse, dal 2015-2017, nella prassi e, ovviamente, nella tecnologia (semantica, block-chain, ecc.).
L’ossatura delle norme italiane, molto applicativa, è difatti perfettamente compatibile con la struttura della 19650, che presenta essenzialmente linee d’indirizzo, seppure la sua adozione conforti nella decisione di una graduale rivisitazione complessiva. Sempre con l’intento di normare a livello nazionale come base di discussione per i livelli comunitario (CEN) ed internazionale (ISO).
Le innovazioni più importanti riguarderanno:
- l’introduzione dei Level of Information Need (LoIN) anziché i LOD, ex parte 4, che sarà rivista in considerazione, anche, della norma europea in via di definizione, a guida italiana (UNI, Marzia Bolpagni), prEN 17412, considerando che, per favorirne l’applicabilità negli appalti pubblici (in aiuto ai RUP), verrà comunque prevista una scala di riferimento secondo le indicazioni superiori derivanti dal Codice dei Contratti e dal futuro Regolamento;
- la definizione degli attributi informativi degli oggetti digitali e soprattutto dei prodotti, ex parte 3, che sarà rivista in considerazione, anche, della norma europea in via di definizione, prEN 17473, a guida francese, ma con struttura dati identica a quella italiana vigente dal
- una più dettagliata definizione dell’ACDat/CDE, ex parte 5, secondo lo schema confermato dalla19650, ed in parallelo allo sviluppo delle “piattaforme” digitali, di organizzazione e nazionali, ex parte 1 (concetto fino a poco tempo fa tutto italiano e che oggi vede invece anche l’Europa attiva verso una piattaforma digitale delle costruzioni comunitaria: DigiPLACE -H2020, Politecnico di Milano, Ferdecostruzioni-ANCE, MIT, UNI, ecc.);
- il completamento del flusso informativo ora definito solo nel Capitolato CI, ex parte 6, con la definizione applicativa di OIR, PIR, PIM, ecc.;
- la scrittura delle parti già previste ma ancora mancanti: 2 – classificazione, 8 – flussi di lavoro, 9 – fase di esercizio, 10 – verifica automatizzata, 11 – sicurezza dei dati, block-chain.
Si resta in attesa delle seguenti parti:
- parte 12 riguardante la qualificazione delle organizzazioni, una volta valutato l’impatto sul mercato della neo nata UNI/PdR 74:2019 (3 anni);
- percorso (politico-amministrativo) in atto per portare l’attuale parte 7 (Angelo Ciribini), qualificazione delle figure, sui tavoli europei per la scrittura di una norma CEN che renda definitivamente organica la materia dei ruoli e delle competenze e responsabilità;
- percorso (politico-amministrativo) in atto per l’apertura di una norma europea in materia di BIM e digitale per il restauro e gli edifici vincolati.
A cura di: Architetto Luciana Bianchini, BIM Manager La SIA.
Fonti: Pavan Alberto – Assistant Professor, Politecnico di Milano; Mirarchi Claudio – Ingegnere, Ph.D Politecnico di Milano; Cavallo Dalila – Architetto, BIM Coordinator; De Gregorio Marco – Funzionario Tecnico presso UNI; Ingenio – informazione tecnica e progettuale.