Normativa BIM in Italia: evoluzione, quadro attuale e prospettive future

Introduzione

Il Building Information Modeling (BIM) non è più soltanto una metodologia innovativa per la progettazione e la gestione delle costruzioni, ma un vero e proprio strumento normativamente riconosciuto e obbligatorio per il settore pubblico in Italia.
La normativa ha fatto passi importanti in questi anni, anche se non sempre con i tempi e le modalità che ci saremmo augurati. Ma il punto è che ci siamo arrivati: oggi il BIM non è più un’opzione, è una realtà normativa, organizzativa e culturale.

Negli ultimi dieci anni, infatti, il legislatore italiano ha tracciato un percorso chiaro che ha portato dall’introduzione graduale del BIM con il DM 560/2017 – noto come “Decreto Baratono” – alla sua piena integrazione all’interno del Nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 36/2023), entrato in vigore il 1° luglio 2023.

Questa evoluzione normativa segna il passaggio da una fase sperimentale a un quadro organico e vincolante, destinato a cambiare radicalmente la gestione delle opere pubbliche, con l’obiettivo di garantire trasparenza, efficienza e sostenibilità.

Dal DM 560/2017 al D.Lgs. 36/2023

Il DM 560/2017 aveva introdotto una roadmap graduale di adozione del BIM negli appalti pubblici, imponendo l’uso della metodologia per le opere più complesse e di maggior valore economico a partire dal 2019.
La progressione prevedeva l’estensione dell’obbligo negli anni successivi, fino a coprire, entro il 2025, la generalità delle nuove opere pubbliche.

Con il D.Lgs. 36/2023, questa roadmap è stata assorbita in un quadro più ampio e aggiornato. L’art. 43 e l’Allegato I.9 stabiliscono le condizioni e le modalità di applicazione del BIM negli appalti pubblici.

In particolare:
– Dal 1° gennaio 2025 il BIM diventa obbligatorio per le nuove costruzioni e gli interventi su opere esistenti con importo dei lavori superiore a 2 milioni di euro.
– Per i beni culturali valgono soglie diverse, definite all’art. 14 del Codice.
– Sono escluse le opere di ordinaria e straordinaria manutenzione, salvo i casi in cui siano già state realizzate con metodologia BIM.
– Per gli importi inferiori alle soglie, l’uso del BIM rimane facoltativo, ma può essere incentivato come criterio premiale nei bandi di gara.

In questo modo, il BIM diventa un elemento cardine della programmazione e della realizzazione delle opere pubbliche, con regole uniformi e vincolanti.

Gli obblighi per le stazioni appaltanti

Il Codice dei Contratti Pubblici non si limita a rendere obbligatorio l’uso del BIM, ma definisce anche gli adempimenti organizzativi e tecnici che le stazioni appaltanti e le amministrazioni concedenti devono rispettare per poter richiedere il BIM nelle proprie gare:

– Formazione: predisporre un programma di aggiornamento delle competenze del personale, eventualmente con il supporto di consulenti esterni.
– Strumenti: pianificare l’acquisizione di hardware, software e piattaforme idonee alla gestione informativa.
– Organizzazione: integrare i processi digitalizzati nelle pratiche correnti dell’ente, creando team e procedure interne dedicate.
– Interoperabilità: garantire l’utilizzo di formati aperti e non proprietari (come lo standard IFC) e adottare un Common Data Environment (CDE) quale ambiente unico per la raccolta, gestione e condivisione delle informazioni di progetto.

Questi requisiti rappresentano una vera e propria “infrastruttura digitale” che ogni stazione appaltante deve costruire per gestire correttamente un processo BIM.

Terminologia aggiornata e standard internazionali

Con l’introduzione e il recepimento della serie UNI EN ISO 19650 (parti 1–6), la terminologia italiana si è allineata agli standard internazionali. Alcuni cambiamenti significativi:

– Il tradizionale Capitolato Informativo è ora definito come Exchange Information Requirements (EIR).
– Le parti coinvolte sono identificate come Appointing Party (committente) e Appointed Party (affidatario).
– I tradizionali LOD (Level of Development) sono stati superati dal concetto di Level of Information Need (LoIN), introdotto per garantire maggiore flessibilità e adattabilità ai requisiti informativi del progetto.

Questa armonizzazione lessicale e concettuale facilita la collaborazione internazionale e riduce le ambiguità operative.

La normativa UNI e le prospettive future

Accanto alla ISO 19650, in Italia resta centrale la UNI 11337, che costituisce l’allegato nazionale e dettaglia gli aspetti applicativi del BIM.
Le diverse parti della norma trattano modelli informativi, codificazione, flussi di lavoro, requisiti delle figure professionali e redazione del capitolato informativo.

In particolare, la UNI 11337-7 definisce i requisiti di competenza delle figure chiave del processo BIM:
– BIM Specialist
– BIM Coordinator
– BIM Manager
– CDE Manager

Le certificazioni relative a queste figure, rilasciate da organismi accreditati ACCREDIA, rappresentano oggi un requisito fondamentale per operare nel settore pubblico.

Altri riferimenti normativi importanti includono la UNI/PdR 74:2019, che disciplina i sistemi di gestione informativa delle organizzazioni, e le nuove norme europee in via di definizione, tra cui:
– EN ISO 7817-1:2024 (Level of Information Need), che ha sostituito la precedente EN 17412-1:2020.
– prEN 17473, dedicata alla struttura dati per prodotti da costruzione, ancora in fase di sviluppo.

Prospettive future

L’obiettivo futuro è di creare un ecosistema digitale delle costruzioni che sia pienamente integrato e trasparente, dove il BIM sarà visto non più come uno strumento tecnico ma come un autentico metodo di collaborazione usato da tutti gli stakeholder: progettisti, appaltatori, amministrazioni pubbliche e operatori, come una metodologia integrata pienamente utilizzata.
Il futuro della metodologia BIM sarà, inoltre, caratterizzato dall’integrazione con gli altri strumenti digitali emergenti, come:

• Digital Twin per monitorare le opere in tempo reale,
• Intelligenza Artificiale per supportare la progettazione e la manutenzione,
• Piattaforme interoperabili che superano finalmente la giungla dei formati proprietari,
• Sistemi GIS e IoT integrati per una gestione intelligente delle infrastrutture.
Uno dei temi centrali sarà poi la standardizzazione delle competenze e la certificazione dei professionisti BIM per garantire competenze, qualità e affidabilità in tutti i processi digitali. La domanda di professionisti e delle aziende certificate è destinata, quindi, a crescere esponenzialmente.
Ma la vera sfida sarà far crescere le persone insieme alla tecnologia. Non è possibile pensare di digitalizzare il settore se non si investe seriamente nella formazione continua, soprattutto nelle piccole e medie realtà, che costituiscono la vera spina dorsale del nostro sistema edilizio.
Serve un cambio di mentalità, che vada oltre il rispetto della norma. Il BIM non è (solo) un vincolo: è uno strumento per lavorare meglio, per progettare in modo più consapevole, per gestire in modo più efficiente. Chi lo ha capito, è già un passo avanti.

Conclusioni

Il passaggio dal DM 560/2017 al D.Lgs. 36/2023 ha segnato la definitiva maturità del BIM nel panorama normativo italiano.
Non più strumento sperimentale, la Metodologia BIM è oggi un requisito obbligatorio per la progettazione e la gestione delle opere pubbliche sopra determinate soglie economiche.

Questa trasformazione mira a rendere il settore delle costruzioni più efficiente, sostenibile e trasparente, ponendo l’Italia in linea con le migliori pratiche europee e internazionali.
La sfida ora non è solo normativa, ma culturale: diffondere le competenze, adottare strumenti interoperabili e garantire che la digitalizzazione diventi la regola e non l’eccezione nella gestione delle opere pubbliche.

Cosa abbiamo imparato in questi anni

Lavorare nel BIM significa mettersi in discussione, ogni giorno. Significa uscire dalla logica delle “competenze chiuse” e iniziare a pensare per processi, per relazioni. Nessuno è più una monade: il progettista, l’impresa, il committente, il gestore, devono parlare lo stesso linguaggio. E la normativa, su questo, è stata fondamentale nel forzare una collaborazione che altrimenti sarebbe rimasta lettera morta.
Ma attenzione: la legge da sola non basta. Il vero salto si fa quando il BIM non è più un obbligo, ma una scelta consapevole. Quando diventa parte del modo di pensare e non solo del modo di disegnare. Questo richiede cultura, tempo e – soprattutto – formazione.

Elenco schematico delle normative BIM in Italia

1. Legislazione primaria

– D.Lgs. 36/2023 (Nuovo Codice dei Contratti Pubblici), art. 43 e Allegato I.9: disciplina l’obbligo e le condizioni di adozione del BIM.
– DM 560/2017 (Decreto Baratono): superato, ma storicamente rilevante come prima roadmap di introduzione del BIM.

2. Norme tecniche UNI

– UNI 11337 (serie 2015–2018 e successive): quadro normativo nazionale sul BIM.
– UNI 11337-1: modelli, elaborati e oggetti informative per prodotti e processi.
– UNI/TR 11337-2: flussi informativi e processi decisionali nella gestione delle informazioni da parte della committenza
– UNI/TS 11337-3: modelli di raccolta, organizzazione e archiviazione dell’informazione tecnica per i prodotti da costruzione.
– UNI 11337-4: evoluzione e sviluppo informative di modelli, elaborati e oggetti.
– UNI 11337-5: flussi informative nei processi digitalizzati.
– UNI/TR 11337-6: line guida per la redazione del capitolato informativo.
– UNI 11337-7: requisiti di conoscenza, abilità e competenza delle figure coinvolte nella gestione e nella modellazione informativa (Specialist, Coordinator, Manager, CDE Manager).
– UNI 11337-12: flussi informativi, ruoli, e requisiti per le opere infrastrutturali.
– Parti 8–11 (in sviluppo): esercizio, workflow, blockchain, sicurezza dati.
– UNI/PdR 74:2019: sistemi di gestione informativa delle organizzazioni.

3. Norme internazionali recepite

– UNI EN ISO 19650 (parti 1–6): gestione dell’informazione lungo il ciclo di vita delle opere.
– ISO 16739-1 (IFC): formato aperto di scambio dati.
– ISO 29481-1 (IDM): manuale delle consegne.
– ISO 12006-2 (IFD): classificazione.

4. Normativa europea in evoluzione

– EN ISO 7817-1:2024 (Level of Information Need), che ha sostituito la precedente EN 17412-1:2020.
– prEN 17473: struttura dati per prodotti da costruzione (in sviluppo).

5. Certificazioni professionali

– Certificazioni accreditate secondo UNI 11337-7 per BIM Specialist, Coordinator, Manager e CDE Manager.
– Certificazioni rilasciate da organismi accreditati ACCREDIA.

6. Altri riferimenti

– Codice dei contratti pubblici, art. 35: soglie comunitarie per gli appalti.
– Direttiva europea 2014/24/UE: base del recepimento nazionale sugli appalti.

A cura di: Architetto Luciana Bianchini, BIM Manager La SIA.

 

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